Art. 3.
(Procedura).

      1. La promozione di cui all'articolo 2 è concessa su istanza dell'interessato, redatta su carta libera e attestante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. La promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza. La durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare di cui al comma 4 e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta nomina, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.
      3. Nel caso di invio dell'istanza a mezzo di raccomandata postale, si intende quale data di presentazione dell'istanza la data di accettazione della raccomandata postale da parte della struttura postale.
      4. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che

 

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ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.